7 marzo 2010
PUBBLICATO ANCHE SUL GRUPPO FB
"RISPETTO DELLE REGOLE E TRIONFO DELLA VERITA'"
Testo del decreto legge 5 marzo 2010, n. 29 –
Analizziamolo:
neppure Amin Dada avrebbe saputo fare peggio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di consentire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010 tramite interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assicurando il favor electionis secondo i principi di cui agli articoli 1 e 48 della Costituzione;
Ritenuto che tale interpretazione autentica e' finalizzata a favorire la piu' ampia corrispondenza delle norme alla volonta' del cittadino elettore, per rendere effettivo l'esercizio del diritto politico di elettorato attivo e passivo, nel rispetto costituzionalmente dovuto per il favore nei confronti della espressione della volonta' popolare;
Ravvisata l'esigenza di assicurare l'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo costituzionalmente tutelati a garanzia dei fondamentali valori di coesione sociale, presupposto di un sereno e pieno svolgimento delle competizioni elettorali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108
1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale. La presenza entro il termine di legge nei locali del Tribunale dei delegati puo' essere provata con ogni mezzo idoneo.
COMMENTO AL PRIMO COMMA
COMINCIAMO COL DIRE CHE IN MATERIA ELETTORALE, AL GOVERNO E' ASSOLUTAMENTE PREGIUDICATO EMANARE DECRETI LEGGE DALLA LEGGE 400 DEL 23 agosto 1988 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" (ART. 15 COMMA 2, LETTERA B).
ANCHE SULL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA C'E' DA FARE L'OVVIA OSSERVAZIONE CHE TALE STRUMENTO SI UTILIZZA DAL PARLAMENTO E NON DAL GOVERNO, QUANDO UNA NORMA MANCA DELLA SUFFICIENTE CHIAREZZA AL PUNTO CHE IL LEGISLATORE CHIARISCE IL SENSO DELLE PRESCRIZIONI NORMATIVE.
NEL CASO IN QUESTIONE "L'INTERPRETAZIONE" E' OPERAZIONE CHE IL MINISTERO DELL'INTERNO FA REGOLARMENTE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE. CON LA CIRCOLARE N.3 DEL 2010 IL MINISTRO DELL'INTERNO HA GIA' STABILITO NEI DETTAGLI TERMINI, MODALITA', TEMPI E RUOLI DEI DIVERSI SOGGETTI IN MATERIA DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE.
HO GIA' PUBBLICATO INTEGRALMENTE LA CIRCOLARE E BASTEREBBE SOLO DARE UNO SGUARDO VELOCE ALLE PARTI EVIDENZIATE PER CAPIRE CHE DA INTERPRETARE NON C'E' ASSOLUTAMENTE NULLA E A SBUGIARDARE CHI, SENZA PUDORE, ADDOSSA AGLI ORGANI DEPUTATI ALL'ESAME DELLE LISTE LA RESPONSABILITA' DELL'ESCLUSIONE.
CON IL PRIMO COMMA DI QUESTO DL CHE NEPPURE AMIN DADA AVREBBE MAI PENSATO DI ADOTTARE, IL TERMINE PERENTORIO DEGLI ORARI DI PRESENTAZIONE, S'INTENDE ASSOLTO QUANDO I DELEGATI ALLA PRESENTAZIONE ABBIANO FATTO INGRESSO NEI LOCALI DEL TRIBUNALE!!!
SE NON FOSSERO IN GIOCO REGOLE FONDAMENTALI PER LA DEMOCRAZIA, LA "NORMA" (il virgolettato è d'obbligo) SAREBBE DI UN TRAGICOMICO INCONTENIBILE… MA E' MAI POSSIBILE CHE PER AMMETTERE LA LISTA DEL PDL A ROMA, CHE NON E' STATA PRESENTATA, SI DEVONO INVENTARE UNA STRONZATA COME QUESTA? …QUESTA DISPOSIZIONE E' OFFENSIVA ANCHE PER L'INTELLIGENZA PIU' MEDIOCRE DEI CITTADINI.
2. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purche' tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta. In particolare, la regolarita' della autenticazione delle firme non e' comunque inficiata dalla presenza di una irregolarita' meramente formale quale la mancanza o la non leggibilita' del timbro della autorita' autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, nonche' dell'indicazione della qualificazione dell'autorita' autenticante, purche' autorizzata.
IL SECONDO COMMA E' UN'OPERA D'ARTE! "le firme si considerano valide anche se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,"
LE REGOLE POSTE DALL'ARTICOLO 21 DEL DPR 445 DEL 2000, SONO L'UNICA CONDIZIONE PER ACCERTARE LA VERIDICITA' E L'AUTENTICA DELLA FIRMA; DEROGARE DA TALI MODALITA' EQUIVALE A LEGITTIMARE L'ASSOLUTA INCERTEZZA DELLA VOLONTA' ESPRESSA, DEL LUOGO OVE LA FIRMA E' STATA APPOSTA CHE E' FONDAMENTALE PER ACCERTARE ANCHE SE L'UFFICIALE AUTENTICATORE E' O MENO COMPETENTE, E LA DATA.
INSOMMA E' COME DIRE "CONTINUATE A RACCOGLIERE LE FIRME COSI' COME AVETE FATTO FINO A QUESTO MOMENTO, MAGARI COMPRENDENDO ANCHE LA FIRMA DI PERSONE DECEDUTE, CHE D'ORA IN POI ANCHE IL REATO DI FALSO IDEOLOGICO NON SARA' PIU' PERSEGUIBILE…ALMENO QANDO SI TRATTA DI FIRME PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE.
CONTINUA LA DISPOSIZIONE CHE SEPPELLISCE SECOLI DI DIRITTO CON IL CONSIDERARE CHE IN TUTTI I CASI, LE FIRME NON POSSONO ESSERE INFICIATE DALLA PRESENZA DI IRREGOLARITA' FORMALI…GIA' "MERAMENTE FORMALI"…E' SCRITTO PROPRIO COSI.
3. Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le decisioni di ammissione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'Ufficio centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili dallo stesso Ufficio. Contro le decisioni di ammissione puo' essere proposto esclusivamente ricorso al Giudice amministrativo soltanto da chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazione di liste di candidati oppure di singoli candidati e' ammesso ricorso all'Ufficio centrale regionale, che puo' essere presentato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, soltanto dai delegati della lista alla quale la decisione si riferisce. Avverso la decisione dell'Ufficio centrale regionale e' ammesso immediatamente ricorso al Giudice amministrativo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni altra attivita' relative alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le medesime elezioni regionali i delegati che si siano trovati nelle condizioni di cui al comma 1 possono effettuare la presentazione delle liste dalle ore otto alle ore venti del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
IL QUARTO COMMA UNA VERA CHICCA.EFFETTO RETROATTIVO, RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE "dalle ore otto alle ore venti del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto" …PRATICAMENTE LUNEDI 8 DALLE 8 ALLE 20.
Art. 2
Norma di coordinamento del procedimento elettorale
1. Limitatamente alle consultazioni per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010, l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione.
MA SI…COSA VUOI CHE SIA. IL MANIFESTO CON LE CANDIDATURE PUO' ESSERE AFFISSO NON OLTRE IL SESTO GIORNO…PER FORTUNA CHE QUESTO DL NON E' INNOVATIVO MA INTERPRETATIVO!!!
PECCATO CHE GLI ATTUALI TERMINI PER L'AFFISSIONE DEL MANIFESTO SIANO TERMINI PERENTORI IL CUI MANCATO RISPETTO COSTITUISCONO CAUSA ANCHE DI GRAVE PREGIUDIZIO PER LA STESSA CONSULTAZIONE ELETTORALE.
LA PROPAGANDA ELETTORALE POI CHE DOVREBBE DECORRERE DAL TRENTESIMO GIORNO ANTECEDENTE LA CONSULTAZIONE ELETTORALE, DA QUANDO LA FAREMO DECORRERE?
Art. 3
Entratra in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Alfano
SONO CONVINTO CHE ANCHE MOLTI ELETTORI DEL CENTRO DESTRA HANNO I CONATI DI VOMITO. UNA LEGGE COSI' NON MERITA NEPPURE DI ESSERE PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE…E' LA NEGAZIONE DI QUALSIASI PRINCIPIO GIURIDICO.
QUESTA PORCHERIA E' INCOSTITUZIONALE E L'EPILOGO NON POTRA' CHE ESSERE, SE PERSISTERA' LA DEMOCRAZIA IN QUESTO PAESE, L'ANNULLAMENTO DELLE ELEZIONI.